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Scuola. Sentenza riconosce la “retribuzione professionale” anche ai docenti precari

Scuola. Sentenza riconosce la “retribuzione professionale” anche ai docenti precari

COSENZA - Buone notizie per il mondo della scuola. Ai docenti precari, infatti, spetta il pagamento della “retribuzione professionale docenti” pari a circa 175 euro al mese. Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice del lavoro Vincenzo Lo Feudo, ha riconosciuto ad una docente ricorrente, difesa e rappresentata dagli avvocati Peppino Russo e Livia Di Cola del foro di Cosenza, la somma corrispondente e dovuta quale retribuzione professionale docente in relazione alle supplenze svolte.

Lo studio legale degli avvocato Russo e Livia Di Cola, che da oltre dieci anni   s’interessano prevalentemente di diritto scolastico, sta sostenendo, anche attraverso l’organizzazione di alcuni seminari periodici con colleghi e collaboratori, il diritto dei docenti precari e del personale ATA affinché possano recuperare rispettivamente la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, di importo pari a € 174.50 mensili lordi, spetta di diritto anche al personale docente con contratto a tempo determinato per le supplenze brevi e saltuarie.
Lo studio legale degli avvocati Russo e Livia Di Cola, che da oltre dieci anni   s’interessano prevalentemente di diritto scolastico, sta sostenendo, anche attraverso l’organizzazione di alcuni seminari periodici con colleghi e collaboratori, il diritto dei docenti precari e del personale ATA affinché possano recuperare rispettivamente la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, di importo pari a € 174.50 mensili lordi, spetta di diritto anche al personale docente con contratto a tempo determinato per le supplenze brevi e saltuarie. “La Suprema Corte di Cassazione - spiegano i due legali - ha stabilito, confermando, come è giusto che sia, la piena equiparazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato, decretando il diritto alla corresponsione della RPD per il personale docente e della CIA per il personale Ata che hanno lavorato per il Ministero dell’istruzione con le supplenze brevi e saltuarie.
La Cassazione ha da tempo stabilito tale principio, ciononostante il Miur a tutt’ oggi non corrisponde questi emolumenti in favore sia del personale docente (rdp) che del personale Ata (cia)”.
Una analoga diseguaglianza riguarderebbe anche il bonus della carta elettronica del docente di 500 euro per ogni anno, che viene corrisposta dal Ministero dell’istruzione solo ed esclusivamente al personale docente di ruolo, escludendo illegittimamente tutto il personale docente precario.  Su tale punto è intervenuta un’importantissima pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea la quale, con l’ordinanza depositata il 18 maggio scorso,  ha evidenziato che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, sancendo così il diritto alla carta elettronica del docente anche per tutti i docenti con contratti al 30 giugno ed 31 agosto o che comunque abbiano raggiunto 180 giorni di lavoro nell’anno scolastico.

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