Riforma Costituzionale, ecco cosa cambia In evidenza
- Scritto da Alcide Simonetti
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Non avendo raggiunto i 2/3 di entrambi i rami del Parlamento per l’approvazione della legge costituzionale n.88 del 15 aprile 2016, è stato necessario, per come previsto, chiamare i cittadini italiani, il 4 dicembre, a pronunciarsi con il Referendum confermativo.
Una legge di modifica costituzionale vasta e complessa che è stata oggetto di un iter parlamentare molto lungo, durato circa due anni (8 aprile 2014-15 aprile 2016), ed accidentato, essendo state svolte diverse centinaia di sedute in commissione, sentiti un vasto numero di esperti in materia, nonché trattati diverse migliaia di emendamenti.
Il Parlamento ha partorito un testo composto da 41 articoli che modificheranno una quarantina di norme della costituzione italiana.
I punti essenziali della riforma sono i seguenti:
1. SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO (O PARITARIO);
2. LA MODIFICA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE NORMATIVA;
3. GARANZIE E CONTRAPPESI COSTITUZIONALI;
4. NUOVA CONFIGURAZIONE DEI RAPPORTI TRA STATO E REGIONI.
1. La riforma determinerà l’archiviazione del Bicameralismo paritario, sistema basato sul fatto che i due rami del Parlamento svolgono le medesime funzioni: a) rapporto fiduciario con il Governo; b) funzione legislativa. Si passerà ad un Bicameralismo differenziato, ove la Camera dei Deputati ed il Senato svolgeranno funzioni e ruoli diversi. Ed invero, la Camera dei deputati conserverà la natura di camera politica, unica titolare del rapporto fiduciario con il governo ed in larga misura la funzione legislativa, mentre il Senato sarà trasformato nell’assemblea rappresentativa delle autonomie territoriali, con una riduzione considerevole dei senatori che saranno, soltanto, 100 di cui 74 nominati dai consigli regionali, 21 dalle autonomie territoriali e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra gli uomini illustri dello stato italiano. Il Senato sarà chiamato a svolgere una funzione di raccordo tra stato, regioni, enti locali ed Unione Europea. Oltre a ciò concorrerà alla funzione legislativa nei casi previsti, nonché parteciperà alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi delle politiche europee. Valuterà le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni. Dovrà verificare, altresì, l’impatto delle politiche dell’Unione Europea sul territorio nazionale, nonché esprimere pareri sulle nomine del governo e verificare l’attuazione delle leggi.
2. Sotto altro profilo, giova evidenziare che la riforma inciderà sui processi di produzione normativa. In primo luogo, corollario del bicameralismo differenziato avrà come effetto quello di configurare un procedimento legislativo monocamerale e soltanto per materie di rango costituzionale, di natura territoriale, legge elettorale e ratifiche dei trattati internazionali relative all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, il procedimento rimarrà bicamerale.
Quindi, il sistema legislativo si trasformerà in monocamerale e la concorrenza del Senato sarà meramente eventuale, solo, nel caso in cui 1/3 dei componenti del Senato, entro dieci giorni della trasmissione della disegno approvato dalla Camera, vorrà esaminare e/o modificare il provvedimento adottato che dovrà eseguire entro trenta giorni. Dopo tale termine dovrà ripassare alla Camera dei Deputati che avrà l’ultima parola sulle modifiche apportate.
Novità assoluta della riforma riguarda: a)Voto data certa, possibilità per l’esecutivo di far approvare alcune leggi essenziali per l’attuazione del programma del governo in tempi prestabiliti; b) Limitazione alla decretazione d’urgenza.
3. Ulteriore profilo della riforma prevede l’introduzione del diritto delle minoranze, rimettendo al regolamento della Camera la disciplina dello Statuto delle opposizioni. Introduce, altresì un controllo preventivo di legittimità costituzionale della legge elettorale (Italicum compreso). Si aggiungono nuove tipologie di referendum, in particolare quello propositivo e di indirizzo. Il Referendum abrogativo viene anch’esso modificato, poiché è stato ridotto il quorum per la validità (votanti ultima elezione della Camera dei Deputati), allorché il referendum è richiesto da 800 mila cittadini.
4. La principale modifica della riforma riguarda la nuova divisione tra competenze regionali e competenze dello stato centrale. Gli elementi innovativi sostanzialmente sono due:
a) Soppressione della legislazione concorrente stato regioni, ove all’art. 117 sono elencate le materie di competenza dello stato e quelle delle regioni con riserva di clausola di residualità in favore delle regioni;
In precedenza le varie materie legislative erano divise in tre grandi “branche”: una di competenza dello stato, una seconda di “competenze concorrenti”, cioè miste stato regioni e una terza, formata da tutte quelle non nominate esplicitamente che erano di competenza delle regioni. La seconda “branca”, cioè le “materie concorrenti” sono considerate una delle principali cause dell’incertezza causata dalla riforma del 2001. Per correggere questa situazione, la riforma elimina le materie “concorrenti”, allunga la lista delle competenze statali esclusive, elenca esplicitamente una serie di competenze regionali e lascia a loro anche quelle non esplicitamente nomina;
b) Introduzione della clausola di supremazia che permette alla legge statale di operare in ambiti di materia regionale. Essa consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiede la tutela dell’unità giuridica ed economica del Paese e l’interesse nazionale.
Alle predette modifiche vanno aggiunte l’eliminazione del Cnel e delle Provincie; l’Innalzamento del quorum per l’Elezione del Capo dello Stato e quello per i Giudici della Corte Costituzionale.
Infine è stato costituzionalizzato l’equilibrio di genere.
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Emanuele Armentano