FAGNANO CASTELLO - Le elezioni amministrative tenutesi lo scorso 11 giugno sono valide. Così ha deciso la Prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza n. 1524 relativa al ricorso elettorale n. 775 appena discusso e che vedeva contrapposti l’ex primo cittadino Luigi Rinaldo Brusco, candidato di “Uniti per Fagnano” (soccombente di 88 voti) e appunto il Comune fagnanese. Il ricorso puntava «all'annullamento del verbale e del relativo estratto delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni per la proclamazione degli eletti, nonché di tutti gli atti preordinati e connessi per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale; dei verbali delle operazioni degli Uffici elettorali di tutte le sezioni e la conseguente ripetizione delle operazioni di voto». La decisione è arrivata dai magistrati Vincenzo Salamone (presidente), Francesco Tallaro, (referendario, estensore) e Raffaele Tuccillo (referendario), riuniti lo scorso 11 ottobre in Camera di Consiglio. Secondo i giudici del Tar «il ricorso non può trovare accoglimento» e gli stessi pronunciandosi definitivamente l’hanno rigettato condannando i ricorrenti (Brusco e altri cinque firmatari), in solido tra loro, alla rifusione, in favore del Comune in persona del sindaco in carica, delle spese e competenze di lite stabilite in euro 2.500 oltre i rimborsi. La sentenza dovrà essere eseguita dall'autorità amministrativa. Il Comune, nella persona del sindaco in carica Giulio Tarsitano, è stato rappresentato e difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo che ha prodotto opposizione al ricorso presentato. L’ex sindaco Brusco, ora tra i banchi dell’opposizione, e gli altri ricorrenti sono stati invece rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Zicaro, e domiciliati presso lo studio dell’avvocato Francesco Pullano di Catanzaro. Soddisfazione, ovviamente, per l’Amministrazione in carica che tramite il sindaco Giulio Tarsitano ha ringraziato «l’avvocato Morcavallo per la professionalità dimostrata e che ha fatto emergere quella giustizia nella quale c’è stata sempre ampia fiducia, difendendo gli interessi di chi continua ad amministrare la nostra cittadina». In buona sostanza, sebbene l’amministrazione resistente aveva dedotto l’inammissibilità - per numerose altre ragioni - del ricorso, il Collegio del Tar ha ritenuto di poter direttamente esaminare le questioni di merito che «si sono rivelate infondate, poiché le pur minime irregolarità verificatesi sui verbali non hanno inficiato l’esito finale della competizione elettorale».