Contratto di locazione per uso abitativo
Scrittura privata
Il locatore sig. . . ., c.f. . . . nato a . . ., il . . . residente a . . .
concede in locazione
al conduttore sig. . . . identificato a mezzo . . . n. . . . rilasciato da . . . il . . . c.f. . . ., nato a . . . il . . ., residente a . . . che accetta, per sé e i suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in . . . via . . ., n. civico . . ., scala . . ., piano . . ., int. . . ., composta da n. . . . vani, oltre cucina e servizi, dotata dei seguenti elementi accessori . . .
1. Il contratto è stipulato per la durata di anni . . . dal . . . al . . . e s’intenderà rinnovato per altri . . . anni nell’ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni
o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione di tale raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione alla fine del primo rinnovo il contratto sarà rinnovato tacitamente, per quattro anni, alle medesime condizioni. Successivamente il contratto si rinnoverà di quattro anni in quattro anni, in mancanza di disdetta da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
2. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata al locatore con preavviso di due mesi.
3. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: . . .
4. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
5. Il canone annuo di locazione è convenuto in euro . . . che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore in n. . . . rate eguali anticipate di euro . . . ciascuna, scadenti il . . .
Il canone sarà aggiornato ogni anno con riferimento alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertate dall’Istat nella misura del . . .%.
6. Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per gli oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituirà motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392.
7. Ove, nel corso della locazione, si eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il canone come pattuito verrà/non verrà integrato con un aumento pari all’interesse legale del capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati.
8. Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare, previo avviso al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione.
9. Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all’uso convenuto e – così – di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il conduttore s’impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.
10. Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
11. A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di euro . . . pari a . . . mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
12. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative a . . .
Prima di effettuarne il pagamento, il conduttore avrà diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.
13. Le spese di bollo per il presente contratto saranno a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto dandone notizia al conduttore. Questi anticiperà la quota di sua spettanza, pari alla metà.
14. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati.
15. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.
16. Il conduttore autorizza/non autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196).
17. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Letto, approvato e sottoscritto . . .
. . ., lì . . .
Il conduttore
Il locatore
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 17.
Il locatore
Il conduttore
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