UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI. . .
Ricorso in opposizione a verbale di accertamento
Ill.mo Sig. Giudice,
il sottoscritto . . ., nato a . . . il . . . e residente in . . . via . . ., n. . . .
premesso che
– in data . . ., la . . . (indicare l’organo accertatore) notificava al ricorrente verbale di contestazione n. . . . per violazione dell’art. . . . C.d.S., applicando una sanzione di euro . . .;
– la presunta infrazione . . . (descrivere la contravvenzione concretamente elevata) . . .
L’esponente non proponeva ricorso ex art. 203 C.d.S. e provvedeva a versare
– presso la cancelleria del Giudice adito – la somma di euro . . . pari alla metà del massimo edittale previsto dalla sanzione inflitta.
Tanto premesso, il signor . . .
ricorre
alla S.V. affinché, previa sospensione dell’esecutività del verbale di accertamento, fissata con decreto la comparizione delle parti, voglia dichiarare inefficace e/o annullare il suddetto verbale di contestazione n. . . . emesso il . . . da
. . . notificato in data . . . , e conseguentemente pronunciare ordinanza di archiviazione degli atti, per i seguenti
motivi
– Insussistenza della violazione per diversa e comprovata ricostruzione dei fatti
(es. mancanza di nesso causale);
– caso fortuito o forza maggiore (es. improvviso malore);
– sussistenza di cause di esclusione della responsabilità (stato di necessità, legittima difesa, adempimento di un dovere, esercizio di una facoltà legittima);
– notificazione oltre il termine di 150 gg. dall’accertamento previsto dall’art.
201 C.d.S.;
– invalidità della contestazione (es. violazione dell’obbligo di contestazione immediata ex art. 200 C.d.S.);
– vizi del provvedimento (es. mancanza di elementi necessari, erronea o illogica esposizione dei fatti);
– erronea determinazione della misura della sanzione.
Si insiste, pertanto, nell’accoglimento del presente ricorso.
Si allega:
– il verbale di contestazione notificato a mezzo posta;
– copia attestazione di avvenuto versamento della cauzione ex art. 204 bis.
Con osservanza.
. . ., lì . . .
Il ricorrente . . .